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Dichiarazione sostitutiva per il bonus pubblicità 2021 dal 10 gennaio al 10 febbraio 2022

/ REDAZIONE

Venerdì, 24 dicembre 2021

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Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha annunciato, con una comunicazione pubblicata sul proprio sito, che i soggetti che hanno presentato la comunicazione per l’accesso al bonus pubblicità per l’anno 2021, per confermare la “prenotazione”, dovranno inoltrare la dichiarazione sostitutiva dal 10 gennaio al 10 febbraio 2022 (anziché dal 1° al 31 gennaio 2022).

Lo slittamento dei termini si è reso necessario a causa degli interventi di aggiornamento della piattaforma telematica.

Si tratta della procedura per il riconoscimento di un credito d’imposta per gli investimenti in campagne pubblicitarie su stampa, radio e tv (art. 57-bis del DL 50/2017 e successive modifiche; DPCM 16 maggio 2018 n. 90).
Si ricorda che, a causa dell’emergenza coronavirus, è stato previsto un particolare regime per il periodo d’imposta 2020 (art. 98 comma 1 del DL 18/2020 convertito e art. 186 del DL 34/2020), prorogato anche per il 2021 e 2022 (art. 1 comma 608 della L. 178/2020 e art. 67 comma 10 del DL 73/2021).

Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria conferma, invece, la modalità per la presentazione del modello di dichiarazione sostitutiva telematica, che deve essere inviato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, attraverso l’apposita procedura disponibile nella sezione dell’area riservata “Servizi per” alla voce “Comunicare”, accessibile con Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta d’Identità Elettronica (CIE).

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