Opzione per la contabilità ordinaria da valutare per le imprese dell’edilizia
Consentirebbe di moderare le variazioni del reddito d’impresa dipendenti dall’incasso di anticipi per lavori non ancora eseguiti in tutto o in parte
Tipiche dell’inizio del nuovo anno sono le valutazioni sull’applicazione dei regimi contabili e fiscali riguardanti tanto il rispetto dei requisiti normativamente previsti, quanto la relativa convenienza fiscale.
Ne sono coinvolte, tra l’altro, le imprese individuali e le società di persone che possono utilizzare il regime di contabilità semplificata di cui all’art. 18 del DPR 600/73, a condizione che i ricavi di cui agli artt. 57 e 85 del TUIR percepiti nel 2021 non abbiano superato l’ammontare di:
- 400.000 euro, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
- 700.000 euro, per le imprese aventi per oggetto altre attività.
Per le imprese che soddisfano tali condizioni, resta ferma la possibilità di optare per l’applicazione del regime contabile ...
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