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Ammissibile il sequestro sui beni del fallimento alla luce del Codice della crisi

La Terza sezione della Cassazione non ritiene di devolvere il contrasto alle Sezioni Unite

/ Maria Francesca ARTUSI

Giovedì, 3 febbraio 2022

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Esiste in giurisprudenza un contrasto interpretativo relativo al rapporto tra fallimento e sequestro penale. Tale questione si è acuita con la pubblicazione del nuovo Codice della crisi (DLgs. 14/2019), sebbene ancora solo parzialmente in vigore.
La sentenza n. 3716 della Cassazione, depositata ieri, torna sul tema, proponendo, tra l’altro, di utilizzare le norme “definitorie” contenute nel DLgs. 14/2019 come “tramiti interpretativi” che consentono di convalidare un’interpretazione delle norme vigenti. Si può, cioè, ricorrere a tali norme quale sussidio interpretativo anche con riferimento a fatti antecedenti al 16 maggio 2022, termine previsto dal DL 118/2021 per l’entrata in vigore degli artt. 317 e ss. del Codice della crisi, in cui si stabilisce

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