Ammissibile il sequestro sui beni del fallimento alla luce del Codice della crisi
La Terza sezione della Cassazione non ritiene di devolvere il contrasto alle Sezioni Unite
Esiste in giurisprudenza un contrasto interpretativo relativo al rapporto tra fallimento e sequestro penale. Tale questione si è acuita con la pubblicazione del nuovo Codice della crisi (DLgs. 14/2019), sebbene ancora solo parzialmente in vigore.
La sentenza n. 3716 della Cassazione, depositata ieri, torna sul tema, proponendo, tra l’altro, di utilizzare le norme “definitorie” contenute nel DLgs. 14/2019 come “tramiti interpretativi” che consentono di convalidare un’interpretazione delle norme vigenti. Si può, cioè, ricorrere a tali norme quale sussidio interpretativo anche con riferimento a fatti antecedenti al 16 maggio 2022, termine previsto dal DL 118/2021 per l’entrata in vigore degli artt. 317 e ss. del Codice della crisi, in cui si stabilisce
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