Delibera di esclusione dall’associazione senza contestare prima i gravi motivi al socio
La delibera deve essere motivata per garantire il diritto di impugnazione e il contraddittorio può essere previsto dallo statuto
Con riferimento alla procedura di esclusione dell’associato, l’art. 24 del codice civile si limita a disporre che essa può essere deliberata dall’assemblea solo in presenza di gravi motivi.
La giurisprudenza ammette la possibilità di affidare la competenza a deliberare ad un organo diverso dall’assemblea, attraverso apposite previsioni statutarie. Per gli enti del Terzo settore, l’art. 25 del DLgs. n. 117/2017 riconosce espressamente questa facoltà ma con un vincolo: l’organo in questione deve essere nominato dall’assemblea, per salvaguardare il principio di democraticità e per “proteggere” i soci da eventuali abusi di potere.
Né il codice civile né il codice del Terzo settore contengono una definizione e/o una elencazione dei gravi motivi; ...
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