Revocabile il pagamento al creditore pignoratizio per la vendita del bene in pegno
Il creditore insinuato al passivo mantiene il privilegio
Con sentenza n. 5049, depositata ieri, la Cassazione a Sezioni Unite ha enunciato il principio di diritto secondo cui il pagamento eseguito dal debitore, successivamente fallito, nel periodo sospetto, ex art. 67 comma 2 del RD 267/42, ove si accerti la scientia decoctionis del creditore, è sempre revocabile anche se effettuato in adempimento di un credito assistito da garanzia reale ed anche se l’importo versato derivi dalla vendita del bene oggetto di pegno.
La revoca, ex art. 67 del RD 267/42, del pagamento eseguito in favore del creditore pignoratizio con il ricavato della vendita del bene oggetto del pegno, determina il diritto del creditore che ha subito la revocatoria ad insinuarsi al passivo del fallimento con il medesimo privilegio nel rispetto delle regole distributive, ex artt. ...
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