Per il calcolo dell’indennità risarcitoria contano gli aggiornamenti delle retribuzioni
La sentenza n. 6744 della Corte di Cassazione, pubblicata ieri, 1° marzo 2022, riguarda la corretta individuazione della retribuzione globale di fatto ai fini della determinazione dell’indennità risarcitoria ai sensi dell’art. 18 della L. 300/70 in caso di illegittimità del licenziamento.
Nel caso di specie il lavoratore ha impugnato la decisione della Corte d’Appello secondo cui, ai fini dell’individuazione della retribuzione globale di fatto, occorre considerare la retribuzione percepita al momento del recesso, non rilevando le modifiche intervenute per effetto della successiva contrattazione collettiva.
La Suprema Corte, nel riformare la sentenza di secondo grado, ha invece chiarito che nella retribuzione globale di fatto, ai fini della determinazione della indennità risarcitoria ex art. 18 della L. 300/70, vanno inclusi gli aggiornamenti delle retribuzioni, in quanto tale indennità va commisurata in base alla retribuzione che il lavoratore avrebbe in concreto percepito se non fosse stato illegittimamente licenziato.
Di conseguenza, vanno esclusi unicamente i compensi eventuali di cui non sia certa la percezione nonché i compensi legati a particolari modalità di svolgimento della prestazione e aventi normalmente carattere occasionale o eccezionale (in questi termini, Cass. 3 dicembre 2020 n. 27750).
Nel caso di specie, non essendo stato compiuto alcun accertamento sugli incrementi retributivi previsti da accordi sindacali intervenuti tra il licenziamento e la reintegra né su alcuni premi e incentivi previsti dalla contrattazione collettiva, al fine di verificarne la natura, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, rinviando la causa alla Corte d’Appello in diversa composizione.
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