Misure Ue di congelamento di fondi con possibili impatti sulle verifiche antiriciclaggio
Lo scorso 23 febbraio l’Unione europea ha adottato un pacchetto di misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, tra le quali misure di congelamento di fondi e risorse economiche nei confronti di soggetti designati, così come ricordato dalla UIF con una notizia pubblicata ieri sul proprio sito.
Il testo degli atti normativi adottati, che modificano ed attuano il Regolamento (Ue) n. 269/2014, è consultabile nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea - L 42 I, disponibile sul sito dell’Unione europea. Successivamente, lo scorso 25 febbraio, l’Unione europea, visto l’aggravarsi della situazione in Ucraina, ha adottato ulteriori misure restrittive, che modificano il Regolamento (Ue) n. 833/2014 e ha ampliato l’elenco dei soggetti designati che figura nell’allegato I del Regolamento (UE) n. 269/2014. Il testo degli atti normativi adottati, è consultabile nelle Gazzette ufficiali dell’Unione europea L 49 e L 53, disponibili sul sito dell’Unione europea.
Tali disposizioni assumono rilevanza anche nell’ambito delle verifiche antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo a carico, tra gli altri soggetti, dei professionisti. Come evidenziato nelle Linee guida antiriciclaggio del CNDCEC (maggio 2019), ai fini della corretta esecuzione degli obblighi di adeguata verifica rafforzata il comportamento del soggetto obbligato deve attenersi, tra l’altro, “alla verifica dell’eventuale presenza del cliente o di soggetti ad esso collegati, purché resi noti al soggetto obbligato e coinvolti nelle attività oggetto della prestazione professionale, nelle liste delle persone e degli enti associati ad attività di finanziamento del terrorismo o destinatari di misure di congelamento”.
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