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Aliquota agevolata per la gestione dei rifiuti e «premi di efficienza» fuori campo IVA

/ REDAZIONE

Mercoledì, 2 marzo 2022

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Con la risposta a interpello n. 91 di ieri, 1° marzo 2022, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le prestazioni relative alla gestione dei “Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche” provenienti da nuclei domestici (c.d. R.A.E.E.) possono beneficiare dell’aliquota IVA del 10% prevista dal n. 127-sexiesdecies della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/72.
Invece, i “premi di efficienza” erogati dai produttori delle dette apparecchiature al fine di agevolare la raccolta nonché una complessiva gestione qualitativa ottimale dei R.A.E.E. non sono rilevanti ai fini IVA, poiché configurano mere elargizioni di denaro per il perseguimento di scopi di interesse generale ai sensi dell’art. 2 del DPR 633/72.

Nel caso di specie, la gestione dei R.A.E.E. viene svolta da un consorzio a favore di altri consorzi aventi funzioni analoghe o di imprese terze presso le quali si trovano “punti di raccolta” o strutture di “stoccaggio”; detto consorzio si avvale, talvolta, di operatori specializzati nelle diverse fasi (ritiro, trasporto, stoccaggio, smaltimento, ecc.). Per ottimizzare lo svolgimento di tale attività, i produttori di A.E.E. si impegnano ad erogare risorse economiche, i c.d. “premi efficienza”, al verificarsi di condizioni di “buona operatività”.

In tale contesto, l’Agenzia delle Entrate ha rilevato che, per la corretta applicazione del n. 127-sexiesdecies della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72, occorre avere riguardo al DLgs. n. 152/2006 (c.d. TUA) che, nella definizione di “rifiuti urbani” (art. 183 comma 1 lett. b-ter), comprende i “rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (ndr R.A.E.E.)”; resta irrilevante, a tal fine, il fatto che le prestazioni per la gestione degli stessi siano rese dal consorzio direttamente ovvero in qualità di “intermediario senza detenzione di rifiuti”.

Con riferimento alla qualificazione dei c.d. “premi di efficienza”, si è rilevato come questi ultimi risultino legati “alle potenzialità concrete di ottimizzazione della raccolta” e siano volti al perseguimento di obiettivi generali di tutela dell’ambiente, mediante la promozione di una raccolta dei rifiuti più efficiente; tali somme sono state considerate come mere erogazioni di denaro non soggette a IVA in base all’art. 2 del DPR 633/72 (cfr. circ. n. 34/2013).

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