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In Gazzetta Ufficiale il decreto energia con la proroga della rivalutazione delle partecipazioni

/ REDAZIONE

Mercoledì, 2 marzo 2022

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È approdato ieri in Gazzetta Ufficiale il decreto legge 1° marzo 2022 n. 17 (c.d. decreto “Energia”), che era stato approvato dal Consiglio dei Ministri dello scorso 18 febbraio.

Si ricorda che il DL prevede, all’art. 29, la riapertura dei termini per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni e delle partecipazioni ex artt. 5 e 7 della L. 448/2001. Persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia potranno dunque di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2022, al di fuori del regime d’impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite se le partecipazioni o i terreni vengono ceduti a titolo oneroso.

Per finalizzare, entro il 15 giugno 2022 un professionista abilitato dovrà redigere e asseverare la perizia di stima della partecipazione o del terreno e il contribuente dovrà versare l’imposta sostitutiva del 14% (incrementata rispetto all’11% precedentemente previsto) per l’intero suo ammontare, ovvero (in caso di rateizzazione) limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo (si veda “Nel decreto energia proroga della rivalutazione delle partecipazioni” del 19 febbraio 2022).

Infine, il DL 17/2022 prevede che le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2022, siano assoggettate all’aliquota IVA del 5%, in deroga a quella ordinariamente applicabile del 10% o 22% (si veda “Aliquota IVA del 5% sul gas anche per il secondo trimestre 2022” del 19 febbraio 2022).

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