Notifica semplificata per il fallimento senza ulteriori ricerche dell’ufficiale giudiziario
Necessario coniugare la tutela del diritto di difesa con le esigenze di celerità del procedimento
Con l’ordinanza n. 7258, pubblicata ieri, la Corte di Cassazione ha rimarcato il principio secondo il quale la notificazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento e del relativo decreto di convocazione ex art. 15 comma 3 del RD 267/42 è correttamente eseguita e perfezionata con il deposito dell’atto presso la casa comunale, quando, non essendo andata a buon fine la notifica a mezzo PEC, anche l’ufficiale giudiziario abbia attestato l’impossibilità di compimento della notifica presso la sede sociale.
L’art. 15 comma 3 del RD 267/42 prevede, nell’ordine e in via subordinata, tre distinte forme di notificazione del ricorso per fallimento e del relativo decreto di convocazione: la notifica va, in primo luogo, eseguita, a cura della cancelleria, all’indirizzo ...
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