Antisindacale l’omissione di informazione preventiva ai sindacati
La violazione degli obblighi informativi di fonte contrattuale non inficia però la legittimità dei licenziamenti collettivi se non espressamente previsto
Con la fine del “blocco” dei licenziamenti economici si è assistito, come prevedibile, all’avvio di diverse procedure di licenziamento collettivo, alcune delle quali assurte agli onori della cronaca per il numero di lavoratori coinvolti e per l’acceso confronto con le organizzazioni sindacali, che hanno reagito attraverso lo strumento processuale di cui all’art. 28 della L. 300/1970.
Le diverse pronunce di merito che si sono susseguite in questi mesi (tra cui: Trib. Firenze 20 settembre 2021; Trib. Monza 29 gennaio 2022 n. 56; Trib. Ancona 22 febbraio 2022), oltre ad affrontare la questione della sussistenza o meno di una condotta antisindacale, si sono soffermate sul tema dei rapporti tra gli obblighi di informazione preventiva di fonte contrattuale e quelli previsti
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