Investimenti P2P lending con IVAFE se negoziabili sul mercato di capitali
Tale caratteristica qualificherebbe l’investimento come un «prodotto finanziario»
La risposta a interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 155, pubblicata ieri, è intervenuta sull’applicazione della disciplina del monitoraggio fiscale e dell’IVAFE per gli investimenti in peer to peer (P2P) lending, riconducibili a contratti di mutuo con soggetti italiani ed esteri.
La legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) ha introdotto la ritenuta a titolo di imposta del 26% sui prestiti peer to peer (P2P), con l’obiettivo di delineare una normativa fiscale per il crowdfunding.
Per beneficiare di questo regime, occorre integrare due condizioni:
- la natura del soggetto finanziatore, che deve essere esclusivamente una persona fisica al di fuori dell’esercizio di una attività d’impresa;
- la qualifica del gestore della piattaforma, che deve essere un intermediario
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