L’insufficiente realizzo rende eventuale la verifica del passivo
Il Codice della crisi rappresenta un’occasione mancata per rivisitare una norma apprezzabile, ma disarmonica
Nell’originaria versione del RD 267/42 la fase dell’accertamento dello stato passivo era sempre necessaria e anticipatoria della liquidazione dell’attivo; con la riforma fallimentare, attuata nel 2005-2007, la verifica del passivo è divenuta “eventuale” e svincolata dalla fase liquidatoria. In base all’art. 102 del RD 267/42, dietro motivata istanza del curatore, da presentare almeno 20 giorni prima della data di udienza di verifica, corredata dal parere del comitato dei creditori e “sentito il fallito”, il tribunale può decretare di non procedersi all’accertamento del passivo, anche con domande di ammissione e prima dell’udienza per la verifica, se risulta che non vi è prospettiva di realizzazione di attivo distribuibile ai creditori,
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