L’adesione perfezionata non estingue la pretesa per l’altro coobbligato
Serve l’intero pagamento degli importi pattuiti
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11327 depositata il 7 aprile 2022, ha sancito che la cessazione della materia del contendere (inerente al processo instaurato dal coobbligato di imposta) non viene meno solo in ragione della circostanza che l’altro coobbligato abbia perfezionato un accertamento con adesione.
Appare necessario che le intere somme derivanti dall’accertamento con adesione siano pagate, sebbene ai sensi dell’art. 9 del DLgs. 218/97 il perfezionamento dell’adesione coincida con il pagamento della prima rata.
Si verifica però nel contempo una estensione in bonam partem dell’accordo di adesione.
Dal punto di vista normativo si rammenta che:
- per effetto dell’art. 1 comma 2 del DLgs. 218/97, l’atto di accertamento può “essere definito ...
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