Fusione inversa con riporto degli interessi indeducibili a carico delle società veicolo
Anche se non viene superato il test di vitalità, non si tratta di «bare fiscali» in quanto non si verifica alcun depotenziamento gestionale
Con la risposta a interpello n. 211, pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta sulla possibilità di disapplicare il disposto dell’art. 172 comma 7 del TUIR che vieta il riporto degli interessi indeducibili e delle perdite fiscali in sede di fusione societaria se non viene superato il c.d. “test di vitalità” previsto dalla norma.
In particolare, si analizza una fusione inversa che rappresenta l’ultima fase di una complessa operazione di riorganizzazione che comprende:
- una scissione proporzionale che ha portato la costituzione di una holding;
- e la successiva incorporazione di tale holding da parte dalla propria controllata.
In merito ai profili fiscali delle fusioni societarie neutrali, il riporto delle perdite fiscali, delle eccedenze ACE, delle eccedenze ...
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