Disparità di trattamento economico tra commissari giudiziali
La Suprema Corte fa proprio un criterio iniquo per la determinazione del compenso
Sul compenso al commissario giudiziale, l’art. 165 comma 2 del RD 267/42 dispone che “si applicano … gli articoli 36, 37, 38 e 39” e che quest’ultimo, a sua volta, stabilisce che il compenso è determinato “secondo le norme stabilite con decreto del Ministro della giustizia”.
In passato il rinvio era al DM 28 luglio 1992 n. 570, che per il commissario giudiziale prevedeva due compensi (uno per l’attività fino all’omologa ed un altro per l’attività successiva) e ne distingueva i criteri di determinazione; in particolare, stabiliva che il primo compenso era determinato “sull’ammontare dell’attivo e del passivo risultanti dall’inventario” e che il secondo era calcolato “sull’attivo della liquidazione,
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