Non contestare la residenza estera ha effetti sulla competenza per l’accertamento
Solo per i residenti si applica il principio della tassazione dei redditi ovunque prodotti, cui corrisponde la competenza degli uffici del luogo del domicilio
Ove l’Ufficio non contesti la residenza del contribuente, iscritto all’AIRE e trasferito in un Paese a fiscalità privilegiata, la competenza dell’Ufficio che procede all’accertamento del reddito si determina, al pari di qualunque cittadino non residente in Italia, in base al Comune in cui si è prodotto il reddito o, se il reddito è prodotto in più Comuni, in quello in cui è stato prodotto il reddito più elevato, senza che abbia rilievo l’eventuale domicilio fiscale dichiarato dal contribuente per i redditi prodotti in Italia.
Il principio di diritto è stato enunciato dalla Cassazione nella sentenza n. 13983, pubblicata ieri.
La Corte ricorda in primo luogo che, ai sensi dell’art. 31 del DPR 600/1973, la competenza per l’accertamento dei maggiori redditi ...
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