Costi per migliorie su beni di terzi deducibili se inerenti
Il bene deve essere strumentale rispetto all’attività svolta dal contribuente
Sul tema della deducibilità fiscale delle spese per migliorie su beni di terzi è sorto, in passato, un contrasto giurisprudenziale.
A parere di un primo indirizzo interpretativo, tali spese non erano deducibili, in quanto prive del requisito dell’inerenza all’attività produttiva, posto che il beneficiario dell’opera rimane esclusivamente il titolare del diritto reale sul bene e non, invece, chi vi vanta un diritto personale di godimento (Cass. n. 6936/2011; Cass. n. 13494/2015).
Secondo altro indirizzo, all’opposto, tali spese erano deducibili in capo al titolare del diritto personale di godimento, in quanto si trattava di oneri collegabili allo svolgimento dell’attività imprenditoriale, per cui ai fini della deducibilità era sufficiente che le stesse fossero documentate
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