Prededuzione del compenso esteso al credito da rivalsa IVA
Compensi diversi per professionisti che svolgono il medesimo incarico
Con l’ordinanza n. 14181, depositata ieri, la Corte di Cassazione è intervenuta sulla natura dei crediti per rivalsa dell’IVA e oneri previdenziali riconoscendo a entrambi, ai fini dell’accertamento del passivo fallimentare, la prededucibilità al pari del credito per il compenso del professionista, in quanto maturati in occasione e in connessione con lo svolgimento della prestazione che ne costituisce evento generatore.
Il riconoscimento della prededuzione per il credito scaturente dalla prestazione professionale, infatti, deve necessariamente estendersi anche a quelli – per rivalsa IVA e oneri previdenziali – che con il primo condividano il titolare, la causa generatrice e la funzione e ciò in quanto la valutazione di funzionalità prevista dall’art. 111 comma 2 del RD
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