Rimborso IVA «diretto» anche con rappresentante fiscale di soggetti non residenti
È essenziale che le fatture di acquisto non siano intestate alla partita IVA italiana
Con la risposta a interpello n. 248 di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito il principio secondo cui la nomina di un rappresentante fiscale in Italia non è ostativa all’istanza di rimborso IVA “diretto” da parte di un soggetto non residente nel territorio dello Stato.
Tale posizione, già espressa in precedenza per il rimborso dell’IVA assolta in Italia da parte di soggetti stabiliti in altri Stati membri dell’Ue (art. 38-bis2 del DPR 633/72), è stata estesa anche ai soggetti stabiliti in Stati extra Ue nei quali è prevista una reciprocità di trattamento per i soggetti passivi italiani (art. 38-ter del DPR 633/72), vale a dire Israele, Norvegia e Svizzera.
Il documento di prassi, quindi, indirettamente conferma che non sussistono, allo stato attuale, accordi
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