La mancanza del modello non basta per affermare la responsabilità 231
La Cassazione ha fornito precisazioni sulla «colpa di organizzazione», che va specificamente provata dall’accusa
In caso di lesioni gravi conseguenti a un infortunio sul lavoro, la mancata adozione e l’inefficace attuazione degli specifici modelli organizzativi “231” non rappresenta un elemento costitutivo dell’illecito dell’ente, in quanto resta necessaria la prova specifica della c.d. “colpa di organizzazione”, la quale va però specificamente provata dall’accusa, mentre l’ente può dare dimostrazione dell’assenza di tale colpa.
Così la sentenza n. 18413 della Cassazione, depositata ieri, evidenzia con decisione che non è possibile addebitare all’ente la mera assenza di un modello organizzativo, senza specificare in positivo in cosa sarebbe consistita la “colpa di organizzazione” da cui sarebbe derivato il reato presupposto,
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