L’indebito conguaglio di contributi INPS è un’indebita percezione di erogazioni pubbliche
Per la soglia di punibilità va considerato il risultato economico derivato da ciascuna delle condotte produttive dell’indebita erogazione
Nella giurisprudenza penale sono emersi diversi orientamenti in merito alla qualificazione giuridica della condotta del datore di lavoro che, esponendo falsamente di aver corrisposto al lavoratore somme a titolo di indennità per malattia, assegni familiari e cassa integrazione guadagni, ottenga dall’INPS il conguaglio di tali somme con quelle da lui dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali, così percependo indebitamente dallo stesso istituto le corrispondenti erogazioni.
Tale condotta è stata qualificata talvolta come appropriazione indebita (art. 646 c.p.), talvolta come truffa (art. 640 c.p.), talvolta come indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato ai sensi dell’art. 316-ter c.p. (cfr. Cass. nn. 42937/2012, 7963/2020 e 51334/2016).
La sentenza n. 20531 ...
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