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L’aumento di capitale può rispettare indirettamente il diritto di opzione

/ REDAZIONE

Sabato, 28 maggio 2022

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Il Tribunale di Palermo, nella sentenza n. 3307/2021, ha precisato che la violazione del diritto di opzione ex art. 2441 c.c. costituisce un vizio di annullabilità della delibera, in quanto tale diritto è tutelato dalla legge solo in funzione dell’interesse individuale dei soci (cfr. Cass. n. 2670/2020). Di conseguenza, è inammissibile l’impugnazione della delibera quando sia decorso, alla data della notifica dell’atto introduttivo, il termine di 90 giorni stabilito ex art. 2377 c.c., decorrente dall’iscrizione al Registro Imprese (termine previsto a pena di decadenza, che non patisce interruzioni né sospensioni).

Peraltro, potrebbe non dirsi violato il diritto di opzione quando le ragioni per le quali si procede all’attuazione dell’aumento di capitale utilizzando versamenti in conto futuro aumento di capitale secondo un criterio diverso da quello proporzionale rispondono agli interessi della società, e, comunque, la diluizione di un socio trova compensazione nell’incremento della partecipazione sociale in capo ad altro socio/società partecipata dal medesimo.

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