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Responsabili i sindaci inattivi e intempestivi

/ REDAZIONE

Mercoledì, 1 giugno 2022

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Il Tribunale di Catania, nella sentenza n. 1285/2020, ha stabilito che dei danni derivanti da un’operazione estranea all’oggetto sociale, irragionevole e posta in essere in palese violazione dell’art. 2391 c.c. (in tema di interessi degli amministratori di spa e apparentemente ritenuta applicabile nelle srl) rispondono anche i sindaci che si siano limitati a sottolineare tali profili senza assumere alcuna iniziativa atta a impedirne gli effetti pregiudizievoli. In particolare, avrebbero dovuto impugnare la delibera consiliare in cui l’operazione era stata decisa, perché adottata con il voto determinante di più amministratori in conflitto d’interessi con la società ex art. 2475-ter comma 2 c.c.

In relazione all’art. 2485 c.c., inoltre, è stabilito che la locuzione “senza indugio” – rispetto all’onere degli amministratori di accertare il verificarsi di una causa di scioglimento – presuppone un termine per agire inespresso, ma sicuramente breve, che qualifica il grado di diligenza richiesto all’organo amministrativo; organo che dovrà avere tempestiva informazione dell’avveramento di una causa di scioglimento e che, avuta tale informazione, non dovrà attendere oltre per il suo accertamento al fine dei necessari adempimenti pubblicitari.

La medesima tempestività dell’azione vale per i sindaci in relazione alla loro legittimazione sussidiaria, rispetto all’eventuale inerzia degli amministratori, ai fini della presentazione di specifica istanza al Tribunale.

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