Natura di lavoratore autonomo per l’agente sportivo
Con la risposta a interpello n. 315 di ieri, 31 maggio 2022, l’Agenzia delle Entrate riconosce la possibilità di fruire del regime degli impatriati di cui all’art. 16 del DLgs. 147/2015 in capo a una persona che svolge attività di agente sportivo, fornendo altresì indicazioni in merito alla qualificazione dei redditi prodotti nell’esercizio di tale attività.
Si richiama, sul punto, la definizione recata dall’art. 3 comma 1 del DLgs. 37/2021, a norma del quale l’agente sportivo fornisce “servizi professionali di assistenza, consulenza e mediazione”. Ciò, evidenzia l’Agenzia, implica che tale figura, nell’esercizio della sua attività, “attinga a specifiche competenze professionali, riguardanti lo speciale settore dell’ordinamento giuridico sportivo, che valgono a rendere rilevante l’apporto personale dell’agente nella prestazione di assistenza professionale resa al cliente”.
Il successivo art. 4 prevede l’iscrizione ad uno specifico albo professionale, previo superamento di un esame di abilitazione, mentre l’art. 8 definisce i parametri per la determinazione dei relativi compensi.
Dal quadro illustrato, ad avviso dell’Agenzia, emerge l’intenzione di declinare l’attività di agente sportivo alla stregua di una “professione”; ne consegue che i redditi prodotti nell’esercizio di tale attività, senza vincolo di subordinazione, costituiscono redditi di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 53 del TUIR. Tali redditi sono imponibili nella misura ridotta del 30% nel rispetto dei requisiti ex art. 16 del DLgs. 147/2015.
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