Amministratore che fa un contratto con sé stesso in conflitto di interessi
Assolto per l’infedeltà patrimoniale, residuano le richieste delle parti civili
Nell’ambito del diritto penale societario è prevista la fattispecie di “infedeltà patrimoniale”, che punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni gli amministratori, i direttori generali e i liquidatori, che, avendo un interesse in conflitto con quello della società, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o altro vantaggio, compiono o concorrono a deliberare atti di disposizione dei beni sociali, cagionando intenzionalmente alla società un danno patrimoniale. La stessa pena si applica se il fatto è commesso in relazione a beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi, cagionando a questi ultimi un danno patrimoniale.
La giurisprudenza ha precisato alcuni presupposti per la sussistenza di tale reato, così come sancito dall’art. 2634 ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41