Contratti pendenti al fallimento incerti nell’esercizio provvisorio
L’esecuzione iniziale e parziale del rapporto non impedisce al curatore il successivo scioglimento
Il vigente art. 104 comma 7 del RD 267/42 colma un vuoto normativo che si coglieva nella preesistente disciplina, statuendo che i contratti pendenti alla data di fallimento proseguono durante l’esercizio provvisorio, salva la facoltà del curatore di chiederne la sospensione (temporanea) o lo scioglimento (definitivo), secondo le norme dettate in materia di effetti del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti.
L’art. 104 comma 7 contiene un’eccezione del sistema rispetto al principio generale di sospensione dei rapporti giuridici pendenti ex art. 72 del RD 267/42 e, volendo coordinare le due norme, si ritiene che la disciplina dell’esercizio provvisorio sia, in linea generale, autonoma, completa e prevalente rispetto alle regole sui rapporti giuridici pendenti nel ...
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