L’indennità di mora ha natura risarcitoria
La sanzione amministrativa per ritardati o omessi versamenti è cumulabile con la pretesa a titolo di indennità di mora
La Corte di Cassazione, con la complessa e articolata sentenza n. 19338 depositata il 16 giugno scorso, ha statuito che l’indennità di mora di cui all’art. 3 comma 4 del DLgs. 504/1995 (TUA) ha funzione risarcitoria e non sanzionatoria, con la conseguenza che la stessa è cumulabile con la sanzione per ritardato od omesso versamento prevista dall’art. 13 del DLgs. 471/97.
La vicenda trae origine da un accertamento dell’Agenzia delle Dogane e dei monopoli nei confronti di un rappresentante fiscale, il quale avrebbe ritardato il pagamento delle accise su partite di birra importate in regime di sospensione d’imposta.
La natura dell’indennità di mora, pretesa dall’Amministrazione doganale unitamente alla sanzione amministrativa pari al 30% delle somme non
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41