Senza gli elementi tipici dell’agenzia ritenuta sulle provvigioni inapplicabile
I rapporti contrattuali che fanno sorgere l’obbligo di operare la ritenuta sono tassativi
Con la risposta a interpello n. 346 di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che la ritenuta d’acconto prevista dall’art. 25-bis del DPR 600/73 sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari non si applica con riferimento ai rapporti con caratteristiche differenti da quelli citati.
Infatti, l’elencazione dei suddetti rapporti è da considerare tassativa e, pertanto, anche se altri rapporti presentano affinità con quelli espressamente indicati dal legislatore, la ritenuta in esame non può ritenersi applicabile ad essi (cfr. C.M. 10 giugno 1983 n. 24/8/845).
Nella fattispecie oggetto di interpello, la società istante intende attivare, presso propri punti convenzionati (tabaccai),
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