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Giovedì, 30 marzo 2023 - Aggiornato alle 6.00

OPINIONI

Va esaminato il giustificato motivo codicistico per l’assenza del sindaco

Diversamente, si dovrebbe pervenire a un divieto di assunzione di incarichi, in via assoluta, nella misura superiore a uno

/ Niccolò ABRIANI e Massimo SCOTTON

Lunedì, 4 luglio 2022

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Sono usciti di recente sulla stampa specializzata alcuni commenti alla sentenza di appello del Tribunale di Napoli la quale, in breve, sancisce la decadenza del sindaco dal suo ufficio qualora assente a riunioni di organi societari.
Nel caso specifico la giurisprudenza citata non ammette quale giustificato motivo codicistico il contemporaneo impegno in altra, previgente e contemporanea, riunione collegiale di altra società.

Sull’argomento rinviamo al commento da noi pubblicato su Eutekne.info (si veda “Su assenza del sindaco e decadenza necessaria maggiore attenzione” dell’11 aprile 2022) per confermare qui le argomentazioni fornite a sostegno della necessaria delibazione delle ragioni dell’assenza, che riteniamo debba spingersi fino al pregiudizio, se e quale, arrecato alle funzioni della riunione societaria in cui si verifica l’assenza.

Inoltre, è prassi costante che all’assunzione dell’incarico il sindaco debba tenere conto, anche, della disponibilità temporale che potrà impiegare nello svolgimento del mandato conferito sia con riferimento alla propria attività professionale, sia in relazione alla presenza di altri incarichi collegiali in altre società.

Si deve quindi considerare compatibile l’assunzione di un incarico allorquando altri già ne esistano e il nominando abbia effettuato una corretta autovalutazione di sostenibilità degli stessi nel loro pluralistico complesso.
In via incidentale si rammenta che nell’ambito delle società soggette a vigilanza (Bankitalia, Consob, Ivass) esistono parametri, anche numerici, di valutazione degli incarichi che il singolo componente può ricoprire, non escludendo quindi, nel principio, una pluralità degli stessi, bensì disciplinandola.

Giova qui richiamare, in via dirimente si ritiene, la circostanza che la convocazione delle riunioni societarie, siano esse assemblee, consigli ovvero comitati esecutivi, è un elemento oggettivamente indisponibile per il sindaco in quanto spetta esclusivamente all’organo amministrativo, ovvero anche all’iniziativa dei soci in alcune particolari circostanze previste dal codice. Non si pone in contrasto con quanto appena detto la circostanza in cui, per cause omissive dell’organo amministrativo, siano i sindaci a convocare la riunione societaria. Né tanto meno può essere valorizzata l’attenzione che viene talora di fatto accordata anche ai sindaci nella definizione del calendario delle assise assembleari e delle riunioni consiliari: si tratta infatti di una prassi difficilmente compatibile con l’operatività delle grandi società quotate e rimessa pur sempre alla discrezionalità dei vertici societari ai quali si finirebbe per attribuire uno strumento attivabile opportunisticamente per precostituire cause di decadenza di sindaci “troppo zelanti” o non più riferibili agli attuali azionisti di comando.

Riteniamo di concludere quindi, affermando nuovamente la necessità di una adeguata delibazione giudiziale di merito che prenda in esame il giustificato motivo codicistico addotto a ragione dell’assenza, senza escludere, a priori, una valutazione di compatibilità.

Diversamente, sottoponendo a stress test la norma esaminata, si dovrebbe pervenire a un divieto di assunzione di incarichi, in via assoluta, nella misura superiore a uno, essendo questa condizione certa e prodromica a prevenire in radice il comportamento oggetto della sentenza in commento.
Ma non pare che nel nostro vigente diritto positivo vi sia una norma di tale portata.

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