Approvato dalla Commissione europea l’esonero contributivo per agenzie viaggi e tour operator
Con un avviso pubblicato ieri, il Ministero del Turismo ha reso noto che la Commissione europea, con la Decisione C (2022) 4384 final, ha ritenuto compatibile con il funzionamento del mercato interno ai sensi dell’art. 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea la misura agevolativa di cui all’art. 4 commi da 2-ter a 2-septies del DL 4/2022. Tale misura, altresì, soddisfa tutte le condizioni del quadro temporaneo.
Si ricorda che il comma 2-ter riconosce ai datori di lavoro privati operanti nel settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico (esclusi i premi INAIL) a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (29 marzo 2022) e fino a un massimo di 5 mesi anche non continuativi, per il periodo di competenza aprile-agosto 2022. L’esonero è fruibile entro il 31 dicembre 2022.
Restano inoltre ferme le aliquote di computo delle prestazioni pensionistiche.
L’esonero, ai sensi del successivo comma 2-quater, è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.
Al fine di poter fruire dell’esonero sarà necessaria la pubblicazione della circolare operativa dell’INPS, mediante la quale l’Istituto fornirà tutte le indicazioni ai datori di lavoro interessati.
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41