La decadenza del diritto alla detrazione non consente la rettifica IVA
La Corte di Giustizia Ue, con la sentenza di ieri relativa alla causa C-194/21, ha affermato che è compatibile con il diritto comunitario il diniego di procedere alla rettifica della detrazione dell’IVA, in capo a un soggetto passivo il quale aveva omesso di esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta prima del termine di decadenza previsto dal diritto nazionale.
Come ricordato dalla Corte, la possibilità di esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA senza alcuna limitazione temporale contrasterebbe col principio della certezza del diritto, il quale esige che la situazione fiscale del soggetto passivo, rispetto ai suoi diritti e obblighi verso l’Erario, non possa essere indefinitamente rimessa in discussione (tra le molte, sentenze dell’8 maggio 2008, cause riunite C-95/07 e C-96/07, Ecotrade).
Per quanto concerne l’obbligo di rettifica della detrazione dell’IVA, disciplinato dagli artt. 184 e 185 della direttiva 2006/112/Ce, esso ha una portata ampia poiché è sancito che “la detrazione operata inizialmente è rettificata quando è superiore o inferiore a quella cui il soggetto passivo ha diritto”. Tuttavia, come già sancito dalla Corte, il meccanismo di rettifica è applicabile solo se esiste un diritto alla detrazione. Ne consegue che il meccanismo di rettifica previsto dalla direttiva IVA non è applicabile quando il soggetto passivo ha omesso di esercitare il diritto a detrazione dell’IVA e lo ha perso a causa della scadenza del termine di decadenza.
Nella fattispecie, nemmeno può operare il principio di neutralità fiscale, consentendo a un soggetto passivo di rettificare un diritto a detrazione che non ha esercitato prima della scadenza di un termine di decadenza. Pertanto, come detto, la Corte Ue conclude nel senso di negare la possibilità di esercitare il diritto alla detrazione, mediante l’istituto della rettifica “a favore”, successivamente al decorso del termine di decadenza del predetto diritto, ancorché il bene non fosse ancora stato usato per operazioni imponibili ai fini IVA.
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