Regolarizzazione delle fatture intra Ue senza effetti per l’esterometro
Termini distinti per i due adempimenti
A seguito di un acquisto di beni da un altro Stato membro dell’Ue, un operatore italiano potrebbe trovarsi sprovvisto della fattura (di acquisto) poiché il fornitore Ue non ha emesso il documento.
L’art. 46 comma 5 del DL 331/93 impone al cessionario nazionale, se non ha ricevuto la fattura entro la fine del secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’acquisto, di emettere un’autofattura entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione.
Si rammenta che, ai sensi dell’art. 39 comma 1 del DL 331/93, per gli acquisti intracomunitari il momento di effettuazione coincide con la data di inizio del trasporto o della spedizione dei beni al cessionario, dal territorio dello stato membro Ue di provenienza.
Dunque, ad esempio, se la merce acquistata
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