La fiduciaria può distrarre anche somme di denaro non proprie
La Cassazione, nella sentenza n. 27410/2022, intervenendo in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale ex artt. 216 e 223 del RD 267/1942, ha stabilito che è configurabile la distrazione di somme fiduciariamente affidate dai singoli clienti ad una società fiduciaria in liquidazione coatta amministrativa e poi fallita.
Ciò in quanto possono essere oggetto di distrazione non solo i beni patrimoniali propri della società stessa, ma anche tutti i beni che rientrino nella sua disponibilità autonoma e che costituiscano il patrimonio dei rapporti attivi facenti capo all’azienda. La configurabilità del delitto di bancarotta patrimoniale esclude, parallelamente, la ricostruzione della condotta ascritta al ricorrente in termini di infedeltà patrimoniale del mandato fiduciario, ai sensi dell’art. 2634 comma 2 c.c.; condotta che, eventualmente, avrebbe potuto ritenersi assorbita in quella, più grave, prevista dalla legge fallimentare, ma che certo non può configurarsi una volta che il fallimento sia intervenuto.
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