Esenzione IVA in presenza dei caratteri propri dell’attività di intermediazione finanziaria
Con la risposta a interpello n. 382 pubblicata ieri, 15 luglio 2022, l’Agenzia delle Entrate è tornata ad esprimersi sull’esenzione IVA, ex art. 10 comma 1 nn. 4) e 9) del DPR 633/72, per le prestazioni di consulenza finanziaria, volta alla negoziazione di titoli in un processo di vendita competitivo con il coinvolgimento di investitori finanziari e industriali.
Posto che la spettanza dell’esenzione dev’essere valutata sulla base dei principi espressi nelle risposte a interpello 4 luglio 2022 nn. 360, 361 e 362 (cui si rinvia per l’approfondimento), delle pattuizioni contrattuali e degli elementi di fatto che caratterizzano la fattispecie, l’Agenzia ha ribadito che tale regime non è applicabile all’attività di intermediazione che configuri “solo un «di cui» di una complessa attività di consulenza” (si veda “Intermediazione quote a rischio esenzione IVA” dell’11 luglio 2022).
Nel caso di specie, nel quale dal contratto sembra emergere una prestazione complessa, non frazionabile artificiosamente, si è pertanto ritenuto che l’esenzione dall’imposta possa essere riconosciuta una volta riscontrata, in concreto, la presenza preponderante dei caratteri propri dell’attività di intermediazione riguardante operazioni relative a partecipazioni.
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