Rimborsi del Gruppo IVA con limiti all’assunzione diretta della garanzia da parte del rappresentante
Con risposta a interpello n. 381 del 15 luglio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha escluso che il rappresentante di un Gruppo IVA partecipante al soggetto passivo unico possa prestare garanzia per il credito chiesto a rimborso dal Gruppo ricorrendo alla procedura dell’assunzione diretta dell’obbligazione di cui all’art. 38-bis comma 5 del DPR 633/72.
Tale modalità di prestazione della garanzia costituisce una semplificazione riservata ai gruppi di società con patrimonio risultante dal bilancio consolidato superiore a 250 milioni di euro e implica che la società capogruppo o controllante ex art. 2359 c.c. assuma, per conto della società del gruppo che ha presentato istanza di rimborso, l’obbligazione di restituzione delle somme indebitamente rimborsate, divenendo, in un certo senso, “fideiussore” essa stessa della controllata.
Nel caso specifico, l’istante, in quanto rappresentante del Gruppo IVA, ipotizzava di poter applicare la suddetta procedura per il credito IVA 2021 chiesto a rimborso dal soggetto unico.
Si ricorda che ai sensi dell’art. 70-septies comma 2 del DPR 633/72 il rappresentante di gruppo coincide ope legis con il soggetto che esercita sugli altri partecipanti il controllo previsto dall’art. 70-ter comma 1 del medesimo decreto, a eccezione del caso in cui tale soggetto non possa esercitare l’opzione.
Secondo quanto chiarito dall’Agenzia, però, l’istante non può prestare garanzia mediante la procedura di “assunzione diretta”, in quanto non può essere equiparato alla società capogruppo nel senso inteso dall’art. 38-bis del DPR 633/72.
Manca, infatti, nel caso in esame, l’alterità soggettiva e patrimoniale che caratterizza la particolare forma di garanzia sopra illustrata, poiché il rappresentante di gruppo è parte stessa del soggetto passivo unico ed è già responsabile con tutti gli altri partecipanti delle somme eventualmente accertate in capo al Gruppo.
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