Proventi illeciti tassabili se il sequestro interviene nel periodo d’imposta successivo
La Cassazione, nella sentenza n. 28412/2022, ricorda come l’art. 14 comma 4 della L. 537/1993 stabilisca l’imponibilità dei proventi da attività illecita in presenza di due condizioni:
- la possibilità di ascrizione a una delle categorie reddituali previste dal sistema delle imposte dei redditi, secondo quanto stabilito dall’art. 6 del TUIR;
- la mancata soggezione dei proventi illeciti a sequestro o confisca penale.
Sotto il primo profilo, è da considerare come, con l’art. 36 comma 34-bis del DL 223/2006 convertito, il legislatore abbia ovviato alle oggettive difficoltà di classificazione dei proventi illeciti nelle categorie reddituali delineate dal TUIR, stabilendo che la ricordata disposizione si interpreta nel senso che i proventi illeciti ivi indicati, qualora non siano classificabili nelle categorie di reddito di cui all’art. 6 del TUIR, “sono comunque considerati come redditi diversi”.
Quanto al secondo profilo, i proventi da attività illecite sono esclusi dalla base imponibile soltanto qualora il provvedimento ablatorio sia intervenuto nel medesimo periodo d’imposta in cui si è consolidato il reddito; in tal caso, infatti, viene meno il presupposto del possesso del reddito prima dell’insorgenza dell’obbligo dichiarativo. Qualora, invece, si crei una divaricazione di periodo d’imposta tra la percezione del reddito e l’applicazione della confisca o del sequestro, le imposte devono essere versate sui proventi conseguiti dall’illecito penale.
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