Esterometro generalizzato per i forfetari
L’obbligo è conseguente al venir meno dal 2024 degli esoneri per la fatturazione elettronica via SdI
Dal 1° gennaio 2024, per i soggetti che si avvalgono del regime forfetario, non sussistono più condizioni di esonero all’emissione di fatture elettroniche via SdI, come ha stabilito l’art. 18 comma 3 del DL 36/2022 (conv. L. 79/2022).
L’ampliamento dell’obbligo di fatturazione elettronica, per i menzionati soggetti, ha effetti anche in ordine all’obbligo di comunicare i dati delle operazioni transfrontaliere (c.d. esterometro) ai sensi dell’art. 1 comma 3-bis del DLgs. 127/2015.
Lo aveva, tra l’altro, confermato la circ. Agenzia delle Entrate n. 26/2022, indicando che “dal 1° gennaio 2024 l’obbligo non sconterà più alcuna deroga di ordine soggettivo” e che sono irrilevanti i ricavi o compensi conseguiti dai soggetti in regime forfetario
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