Nel mandato senza rappresentanza da considerare la qualificazione soggettiva
Il trattamento fiscale deve essere oggetto di una valutazione sul caso specifico
Nell’ambito del mandato senza rappresentanza le prestazioni rese dal mandatario al mandante e da questi al terzo mantengono la medesima natura oggettiva (cfr., fra le altre, la R.M. 27 dicembre 1999 n. 170). Ai fini della scelta del corretto trattamento fiscale delle operazioni occorre, nondimeno, considerare i requisiti soggettivo e territoriale.
L’Amministrazione finanziaria è tornata sulla questione nella recente risposta a interpello n. 390/2022 (si veda “Il consorzio opera nell’ambito di un mandato senza rappresentanza” del 27 luglio), confermando quanto già precisato in passato (cfr., in particolare, la R.M. 11 febbraio 1998 n. 6, la R.M. 27 settembre 1999 n. 146 e la ris. 15 maggio 2002 n. 145).
Ai sensi dell’art. 1705 c.c., nel mandato senza rappresentanza ...