Riscossione frazionata anche per gli avvisi di recupero dei crediti di imposta
La sentenza n. 23289 della Cassazione, depositata ieri, ribadisce il principio secondo cui ai sensi dell’art. 1 commi 421 e ss. della L. 311/2004, gli avvisi di recupero dei crediti d’imposta hanno natura di avviso di accertamento, per cui a seguito di notifica dell’atto opera l’art. 15 e non 14 del DPR 602/73.
Pertanto, la riscossione può avvenire, in pendenza di ricorso, nella misura di un terzo dell’imposta richiesta e, solo dopo il deposito della sentenza di primo grado sfavorevole al contribuente, essa può continuare sino ai due terzi dell’imposta e per i due terzi della sanzione.
Bisogna rammentare che, se si tratta di crediti inesistenti indebitamente compensati, opera la gravosa disciplina dell’art. 27 commi 16 e ss. del DL 185/2008, per cui le somme sono di diritto iscritte nei ruoli straordinari, dunque imposte, sanzioni e interessi sono iscritti a ruolo per l’intero.
Il confine tra credito inesistente (che legittima il ruolo straordinario) e credito non spettante (relativamente al quale opera la riscossione frazionata) è tuttavia spesso labile.
Vietate le riproduzioni ed estrazioni ai sensi dell’art. 70-quater della L. 633/1941