Aliquota IVA del 5% negata per gli strumenti di accesso vascolare non ricompresi nell’elencazione
Nella risposta a interpello n. 389 pubblicata ieri, 26 luglio 2022, l’Agenzia delle Entrate si è espressa in merito all’applicabilità dell’aliquota IVA al 5%, in virtù dell’art. 124 del DL 34/2020, con particolare riferimento alla strumentazione per l’accesso vascolare.
Sulla base dei precedenti chiarimenti di prassi, viene ribadito che l’agevolazione IVA spetta per i beni specificamente indicati dalla citata norma e che l’Agenzia delle Dogane e dei monopoli ha inoltre elencato i codici di classificazione delle merci agevolate (cfr. circ. n. 12/2020 e circ. 9/2021). In particolare, gli strumenti di accesso vascolare che possono fruire dell’aliquota ridotta sono contraddistinti dal codice TARIC 90189084 e tale classificazione va ritenuta “tassativa e non meramente esemplificativa” (cfr. risposta a interpello n. 471/2020).
Nel caso in esame, l’Agenzia delle Entrate ha pertanto escluso l’aliquota al 5% per i beni descritti dalla società istante, rilevando che, secondo il parere tecnico delle Dogane, a essi è associato un codice diverso da quello summenzionato. Risulta, inoltre, preclusa in sede di interpello la verifica dell’eventuale “afferenza” per natura e finalità d’uso dei medesimi rispetto alla “strumentazione per accesso vascolare” agevolabile ex art. 124 del DL 34/2020.
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