Prima casa comprata all’incanto senza benefici se manca la richiesta
L’applicazione dei benefici “prima casa”, con riferimento alle imposte indirette applicabili all’atto di acquisto immobiliare, richiede necessariamente che il contribuente esprima una richiesta a tal fine, essendo altresì necessario che l’acquirente formalizzi le dichiarazioni richieste dalla norma agevolativa (nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86).
Lo ribadisce la Cassazione nella pronuncia n. 23292 pubblicata ieri.
La Corte rileva che tale ipotesi configura una deroga al principio generale secondo cui un’agevolazione non richiesta al momento dell’imposizione non è perduta, in quanto è possibile (con determinati limiti temporali) rimediare all’erronea imposizione.
Invece, posto che la norma sulle agevolazioni “prima casa” subordina il beneficio alla condizione che il contribuente esprima “in atto” alcune dichiarazioni, esse devono essere pronunciate anche nel caso di acquisto in seguito ad espropriazione forzata.
In tal caso, le dichiarazioni devono essere rese prima della registrazione del decreto di trasferimento del giudice dell’esecuzione, che configura l’atto dotato di efficacia traslativa della proprietà.
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