Nuovi tassi di interesse di rateazioni dei debiti per premi assicurativi e sanzioni civili
Con la circ. n. 29 pubblicata ieri, l’INAIL ha comunicato che dal 27 luglio 2022 il tasso di interesse per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori di cui all’art. 2 comma 11 del DL 338/1989 convertito, nonché quello per determinare le sanzioni civili ex art. 116 commi 8 e 10 della L. 388/2000 sono pari, rispettivamente, a 6,50% e 6%, quale conseguenza della decisione della Banca centrale europea del 21 luglio scorso, che ha fissato allo 0,50% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema.
Pertanto, i piani di ammortamento relativi a istanze di rateazione dei debiti per premi assicurativi e accessori presentate dal 27 luglio sono determinati applicando il tasso di interesse pari al 6,50%, mentre per le rateazioni in corso restano validi i piani di ammortamento già determinati con il tasso di interesse in vigore alla data di presentazione dell’istanza.
Con riguardo poi alle sanzioni civili dovute dai datori di lavoro che non abbiano pagato o abbiano tardato il pagamento di contributi o premi, l’INAIL chiarisce che, ai sensi della richiamata decisione di politica monetaria, dal 27 luglio si applica un tasso pari al 6% nelle seguenti ipotesi:
- mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie;
- evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata.
Infine, riguardo alle sanzioni civili in misura ridotta nei casi di procedure concorsuali, la circolare chiarisce che, tenuto conto che il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema è inferiore al tasso degli interessi legali attualmente in vigore pari all’1,25%, dal 27 luglio 2022 ai fini della riduzione della sanzione civile in caso di mancato o ritardato pagamento del premio si applica il tasso dello 1,25% (interesse legale), mentre in caso di evasione si applica il tasso del 3,25% (interesse legale maggiorato di 2 punti).
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