Lo studio risarcisce solo sanzioni e interessi se non è provato il diritto al recupero dell’IVA
Nell’ordinanza n. 23512, pubblicata ieri, la Corte di Cassazione ha affermato che il risarcimento spettante al cliente da parte dello studio professionale a seguito di un accertamento relativo a una nota di credito IVA viziata comprende soltanto le sanzioni e gli interessi e non anche l’IVA, in mancanza di prova che l’operazione avrebbe certamente consentito il recupero dell’imposta se la nota di credito non fosse stata viziata.
Nel caso oggetto di decisione, un imprenditore, a seguito di accertamento relativo a una nota di credito viziata (la data era di oltre 18 mesi successiva a quelle delle fatture di riferimento; non erano riportati gli estremi delle fatture e il valore di queste era inferiore a quello della nota), riceveva una cartella il cui importo comprendeva l’IVA erroneamente recuperata, oltre a sanzioni e interessi. A fronte dell’accertamento, egli agiva avverso lo studio professionale che si occupava della gestione contabile dell’impresa per ottenere il risarcimento del danno, quantificato nell’intero ammontare della cartella; la Corte d’Appello riconosceva la responsabilità dello studio, ma limitava il risarcimento alle sanzioni e agli interessi, escludendo l’IVA, in quanto non era dimostrato che l’operazione contabile avrebbe certamente consentito il recupero dell’imposta se la nota non fosse stata viziata.
La Cassazione ha confermato la decisione del giudice di merito, osservando che la prova della responsabilità contrattuale dello studio professionale per i vizi formali della nota di credito non solleva il danneggiato dall’onere di provare il danno e la sua riconducibilità al fatto del debitore, secondo quanto indicato dall’art. 1223 c.c.
Nel caso di specie, solo il pagamento di sanzioni e interessi è conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento dello studio, poiché era provato che senza l’inadempimento il pagamento di questi non vi sarebbe stato; con riferimento all’IVA, invece, non era dimostrato che, in assenza dei vizi della nota di credito, il richiedente avrebbe avuto diritto al recupero dell’imposta.
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