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NOTIZIE IN BREVE

Dall’INAIL indicazioni sulla sospensione di versamenti e adempimenti per il settore sportivo

/ REDAZIONE

Venerdì, 29 luglio 2022

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Con la circolare n. 30/2022, l’INAIL fornisce le istruzioni operative per la fruizione del beneficio della sospensione dei versamenti fiscali, previdenziali e assicurativi prevista in favore di specifici soggetti operanti nel settore dello sport dall’art. 1 commi 923-924 della L. 234/2021, prorogato al 30 novembre 2022 a opera dell’art. 39 comma 1-bis del DL 50/2022 convertito.

La proroga riguarda gli adempimenti e i versamenti dei premi in scadenza nel periodo 1° gennaio 2022-30 novembre 2022 e, per quanto concerne l’ambito di applicazione, si ricorda che la sospensione trova applicazione in favore delle Federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento dal 1° gennaio 2022 al 30 novembre 2022.

Gli adempimenti interessati dalla sospensione in esame sono:
- la presentazione della dichiarazione delle retribuzioni per l’autoliquidazione 2021/2022;
- la presentazione della domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione OT23;
secondo le modalità e le tempistiche indicate dall’Istituto assicuratore.

Riguardo ai versamenti, quelli sospesi sono quelli con scadenza legale dal 1° gennaio 2022 al novembre 2022, tra cui rientra il versamento del premio di autoliquidazione 2021/2022 in scadenza il 16 febbraio 2022, o per coloro che hanno comunicato di volersi avvalere della rateazione in quattro rate del premio di autoliquidazione 2021/2022 i versamenti in scadenza rispettivamente il 16 febbraio, 16 maggio, 20 agosto e 16 novembre 2022. I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 dicembre 2022.

Coloro che intendono fruire della sospensione, compresi i soggetti che ne abbiano già fruito in precedenza, devono presentare la comunicazione di sospensione utilizzando il servizio telematico “Comunicazioni sospensioni/recuperi agevolati per eventi eccezionali”, disponibile sul sito istituzionale dell’INAIL dal 1° settembre al 30 novembre.

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