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Per la CIGO «eventi meteo» rileva anche la temperatura percepita

/ REDAZIONE

Venerdì, 29 luglio 2022

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Con il messaggio n. 2999 pubblicato ieri, l’INPS, richiamando il comunicato stampa congiunto diffuso il 26 luglio, ha ricordato alle imprese che, in considerazione dell’eccezionale ondata di calore che sta caratterizzando l’attuale periodo estivo, è possibile ricorrere alla cassa integrazione guadagni ordinaria quando la temperatura nei luoghi di lavoro supera i 35° centigradi (si veda “CIGO possibile anche quando il termometro supera i 35°” del 27 luglio 2022).

In proposito, l’Istituto di previdenza ha ricordato che la causale “eventi meteo” è invocabile dall’azienda anche in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a causa delle temperature elevate, considerando tali quelle superiori alla predetta soglia di 35° centigradi. Tuttavia, ai fini dell’accoglimento della domanda di CIGO possono rilevare anche temperature inferiori a 35° centigradi, qualora entri in considerazione la valutazione non solo della temperatura rilevata dai bollettini meteo, ma anche quella c.d. “percepita”, che è più elevata di quella reale (ad esempio, per elevati tassi di umidità o la tipologia di lavorazione in atto e le modalità con le quali la stessa viene svolta, cfr. messaggio INPS n. 1856/2017).

Nella domanda di CIGO e nella relazione tecnica a essa allegata (in assenza della quale sarà necessario attivare il supplemento istruttorio ex art. 11 comma 2 del DM 95442/2016), l’azienda dovrà indicare le giornate di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e specificare il tipo di lavorazione in atto nelle giornate medesime, nonché le cause riconducibili all’eccessivo calore che hanno determinato detta sospensione/riduzione.

Inoltre, indipendentemente dalle temperature rilevate nei bollettini, l’INPS riconosce la cassa integrazione guadagni ordinaria in tutti i casi in cui il responsabile della sicurezza dell’azienda dispone la sospensione delle lavorazioni in quanto ritiene sussistano rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i casi in cui le sospensioni siano dovute a temperature eccessive.

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