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Perdita della mutualità prevalente senza devoluzione del patrimonio

/ REDAZIONE

Sabato, 30 luglio 2022

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La Cassazione, nell’ordinanza n. 23602/2022, ha enunciato i seguenti principi di diritto in tema di società cooperativa:
- la perdita dei requisiti di mutualità prevalente, conseguente alla modificazione ovvero alla soppressione delle clausole antilucrative, non comporta l’obbligo della società di devolvere il valore effettivo del patrimonio, dedotti il capitale versato e rivalutato e i dividendi non ancora distribuiti, in favore del fondo mutualistico di appartenenza, giacché detto effetto, a seguito della riforma del diritto societario, si produce, ai sensi dell’art. 2545-undecies c.c., se la società deliberi la propria trasformazione, mentre, nel diverso caso della perdita dei requisiti di mutualità prevalente, l’art. 2545-octies c.c. prevede che gli amministratori, sentito il parere del revisore esterno, debbano redigere apposito bilancio al fine di determinare il valore effettivo dell’attivo patrimoniale da imputare alle riserve indivisibili;

- l’art. 17 della L. 388/2000, ai sensi del quale la soppressione da parte della società delle clausole di cui all’art. 26 del DLgs. C.P.S. 1577/1947 comporta l’obbligo per la stessa di devolvere il patrimonio effettivo in essere alla data della soppressione, dedotti il capitale versato e rivalutato e i dividendi eventualmente maturati, in favore del fondo mutualistico di appartenenza, deve reputarsi, a seguito della riforma del diritto societario, implicitamente abrogato, giacché detto effetto si produce nel regime normativo attuato dalla riforma ai sensi dell’art. 2545-undecies c.c., se la società deliberi la propria trasformazione, mentre nel diverso caso della perdita dei requisiti di mutualità prevalente l’art. 2545-octies c.c. prevede solo che gli amministratori, sentito il parere del revisore esterno, debbano redigere apposito bilancio al fine di determinare il valore effettivo dell’attivo patrimoniale da imputare alle riserve indivisibili. Né vale ad assicurare l’ultrattività di detta norma l’111-decies disp. att. c.c., giacché esso, coerentemente con la propria natura di norma transitoria, è diretto unicamente ad agevolare l’adeguamento delle clausole antilucrative già presenti nello statuto delle società cooperative a mutualità prevalente al regime normativo attuato dalla riforma.

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