Elusiva l’acquisizione di partecipazioni tra società dello stesso gruppo con indebitamento infragruppo
La risposta a interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 395, pubblicata ieri, ha considerato passibile di abuso del diritto un’articolata operazione che prevede l’acquisizione di partecipazioni tra società appartenenti al medesimo Gruppo mediante la stipula di finanziamenti fruttiferi infragruppo.
Nello specifico, viene disconosciuta la deducibilità degli interessi passivi derivanti dal contratto di finanziamento che è stato posto in essere.
Il caso di specie riguarda l’acquisizione da parte di Alfa della partecipazione in una società target (Beta1), già appartenente al Gruppo Alfa, tramite un finanziamento erogato dalle stesse società cedenti, anch’esse appartenenti al medesimo Gruppo Alfa. I finanziamenti concessi sono stati successivamente trasferiti per soddisfare altre necessità del Gruppo.
In merito, l’Agenzia delle Entrate afferma che, dall’esame dei negozi e dei contratti, non si realizza l’effettivo e sostanziale change of control a livello di Gruppo che viene richiesto dalla circ. 30 marzo 2016 n. 6 ai fini della deducibilità degli interessi passivi nelle operazioni di LBO.
Di fatto, un finanziamento concesso da un socio a una sub-holding estera (destinato a essere restituito tramite i dividendi distribuiti dalle partecipate di quest’ultima, ovvero tramite gli interessi attivi rinvenienti dai finanziamenti da questa concessi) viene sostanzialmente trasferito direttamente alla società partecipata-operativa residente, attraverso un’operazione di acquisizione infragruppo e con la costituzione di un debito infragruppo destinato esclusivamente a estinguere un originario finanziamento.
Ne consegue che il push down del debito così attuato si rifletterà negativamente sul risultato di esercizio di Alfa che subisce il peso degli oneri finanziari del debito contratto, a fronte della circolazione delle corrispondenti posizioni creditorie a beneficio di altro soggetto del medesimo Gruppo Alfa, senza che tale spostamento sia funzionalmente connesso all’acquisizione programmata.
Per questi motivi, si ritiene che non siano deducibili gli interessi passivi sostenuti in applicazione della disciplina sull’abuso del diritto ex art. 10-bis della L. 212/2000.
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