Per evitare la confisca va accertata l’estraneità al reato della società fallita
La posizione dei creditori del soggetto insolvente deve essere esaminata nella prospettiva della tutela riconosciuta ai terzi in buona fede
I beni del fallito, sebbene acquisiti alla procedura concorsuale, non sono qualificabili come beni “appartenenti a persona estranea al reato”, se chi è stato dichiarato fallito non è “persona estranea al reato”, secondo l’accezione utilizzata in materia di confisca per i reati tributari nell’art. 12-bis del DLgs. 74/2000.
La dichiarazione di fallimento (oggi liquidazione giudiziale ai sensi del DLgs. 14/2019 in vigore dallo scorso luglio) determina, per chi è assoggettato a tale procedura concorsuale, la perdita della disponibilità, ma non della titolarità dei suoi beni. In particolare, questo principio è stato affermato a partire dal disposto dell’art. 42 comma 2 del RD 267/42 in forza del quale “la sentenza che dichiara il fallimento priva dalla
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