ACCEDI
Mercoledì, 25 marzo 2026 - Aggiornato alle 6.00

NOTIZIE IN BREVE

Informazioni su fondi sottoposti a vincoli di congelamento da trasmettere all’UIF

/ REDAZIONE

Venerdì, 19 agosto 2022

x
STAMPA

Con un comunicato, l’Unità di informazione finanziaria per l’Italia (UIF) ha fornito ieri indicazioni su obblighi di comunicazione e misure di verifica sull’esistenza di beni e disponibilità economiche sottoposti a vincoli di congelamento, introdotti dal Regolamento Ue 1273/2022, che ha modificato il Regolamento 269/2014.

In base al nuovo art. 8 del Reg. 269/2014, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi devono fornire immediatamente all’autorità competente dello Stato membro in cui risiedono o sono situati, nonostante le norme in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, le informazioni su conti e importi congelati o su fondi e risorse economiche nel territorio dell’Unione appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi destinatari degli obblighi di congelamento e dei divieti di messa a disposizione di fondi e risorse economiche ed elencati nell’allegato I del Regolamento che non sono stati ancora trattati come congelati dalle persone fisiche e giuridiche e collaborare con tale autorità per le relative verifiche.

L’art. 9 stabilisce che i soggetti elencati nel citato allegato I devono trasmettere all’autorità nazionale competente le informazioni su fondi o a risorse economiche appartenenti loro, o da loro posseduti, detenuti o controllati nel relativo Stato membro e collaborare per le verifiche; tali informazioni vanno trasmesse prima del 1° settembre 2022 o, se posteriore, entro sei settimane dalla data dell’inserimento nell’elenco.

Il Comitato di sicurezza finanziaria (CSF) ha individuato l’UIF quale soggetto incaricato a ricezione e raccolta delle informazioni e alla definizione di contenuti e formati. Le informazioni sono trasmesse dalla UIF alla Commissione europea, previa informativa al CSF.

L’UIF precisa che le informazioni vanno inviate all’indirizzo email ari.cin.congelamenti@bancaditalia.it.
Le comunicazioni devono indicare: le generalità complete del mittente; la descrizione dei fondi o delle risorse economiche cui la comunicazione si riferisce e della relativa collocazione; l’indicazione dei soggetti elencati nell’allegato I del Regolamento cui i fondi o risorse economiche sono riconducibili; le modalità con cui i fondi o le risorse economiche sono riconducibili ai soggetti designati; un recapito email/PEC per eventuali richieste di chiarimenti o ulteriori informazioni.

Per la trasmissione si deve usare il modulo allegato al comunicato. Le comunicazioni già inviate sulla base delle precedenti istruzioni dell’Unità non vanno nuovamente trasmesse.


TORNA SU